Mercoledì 28/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: regole e scadenze per regolarizzare le annualità 2020-2023
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al regime di ravvedimento speciale collegato al Concordato preventivo biennale. Il provvedimento recentemente pubblicato disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni, i termini di versamento delle imposte sostitutive e le informazioni disponibili per i contribuenti interessati.
Con il Provvedimento del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità e i termini per esercitare l’opzione per il ravvedimento relativo ai periodi d’imposta dal 2020 al 2023, riservato ai contribuenti che rinnovano l’adesione al Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.
La disciplina attua quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2026 e riguarda il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Chi può accedere al ravvedimento
Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027, entro i termini previsti dalla legge.
Nelle annualità interessate dal ravvedimento, i soggetti devono
aver applicato gli ISA oppure
aver dichiarato una delle specifiche cause di esclusione previste dal provvedimento. Tra queste rientrano le cause correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, le condizioni di non normale svolgimento dell’attività e l’esercizio di più attività d’impresa non riconducibili al medesimo indice, quando i ricavi delle attività non considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente superano il 30% dei ricavi complessivi dichiarati.
Sono invece
esclusi dalla possibilità di accedere al ravvedimento i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB per il biennio 2026-2027.
Per la determinazione della base imponibile delle imposte sostitutive, il provvedimento stabilisce che si deve fare riferimento
ai dati delle dichiarazioni fiscali presentate, anche ai fini ISA, a
lla data del 12 agosto 2026, corrispondente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2026.
Opzione e versamenti: le scadenze
L’opzione per il ravvedimento deve essere esercitata
distintamente per ciascuna annualità, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della
prima o unica rata delle imposte sostitutive.
Nel modello devono essere indicati l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, il numero complessivo delle rate e gli appositi codici tributo, che saranno istituiti con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per esercitare l’opzione è compreso
tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027. Il pagamento può avvenire
in un’unica soluzione oppure in
un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere
dal 16 marzo 2027.
In caso di pagamento
rateale, l’opzione per ciascuna annualità si perfeziona
con il versamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima, se effettuato entro il termine di pagamento della rata seguente, non determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il provvedimento precisa inoltre che il ravvedimento
non si perfeziona se il versamento in unica soluzione o quello della prima rata viene effettuato successivamente alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212/2000 oppure atti di recupero di crediti inesistenti.
Per le
società e le associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, nonché per le
società di cui agli articoli 115 e 116, l’opzione richiede la presentazione dei modelli F24 relativi alle imposte sostitutive dovute dalla società o associazione e dai soci o associati, secondo le modalità indicate nel provvedimento.
Le informazioni nel cassetto fiscale
Per agevolare i contribuenti interessati, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ciascuna annualità, gli elementi e le informazioni utili alla determinazione delle imposte sostitutive, sulla base dei dati riportati nell’
Allegato 1 al provvedimento.
I contribuenti e gli intermediari delegati possono consultare tali informazioni, quando disponibili, attraverso il cassetto fiscale, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Gli elementi informativi non sono predisposti per i soggetti che risultano aver presentato istanza di adesione al CPB per i periodi d’imposta 2025-2026.
Fonte:
https://www.agenziaentrate.gov.it